Art. 25.
(Sistema di finanziamento delle autonomie locali).

      1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
      2. Al fine di assicurare certezza di risorse per l'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali di competenza, la Regione attribuisce agli enti locali, senza vincolo di destinazione, quote della compartecipazione ai tributi erariali fissate su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale.
      3. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, fissa i criteri e le modalità di attribuzione, anche in relazione all' ammontare dei tributi riferibili ai rispettivi territori e con l'istituzione di un fondo perequativo da destinare ai territori con minore capacità fiscale.
      4. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi specifici, la Regione assegna con legge ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane contributi speciali.